Gli alunni con bisogni educativi speciali non devono per forza essere promossi, ma solo qualora ne ricorrano le condizioni, ossia abbiano conseguito i risultati d'apprendimento prefissati. E' quanto stabilito da una sentenza del TAR Piemonte.
Il Tribunale si è espresso in seguito ad un ricorso, presentato dalla famiglia di un allievo con un disturbo non verbale dell'apprendimento e volto ad annullare tutti gli atti, che hanno portato alla non ammissione alla classe successiva del medesimo alunno.
- continua la lettura su http://www.orizzontescuola.it/node/66910
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento