«Il futuro è già qui, solo che non è equamente distribuito»

William Gibson

domenica 17 maggio 2020

Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali

m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.0000011.16-05-2020
Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE

RITENUTO  di non poter accogliere ovvero di accogliere parzialmente le richieste formulate dal CSPI, come di seguito si dettaglia:
b.  in  merito alla proposta  di  inserimento all’articolo 5 del comma 5,  non si accoglie la proposta in quanto si creerebbe una situazione discriminatoria nei  confronti  degli  alunni  con  disabilità  e  si  inserirebbe  una  forma  di consultazione  esterna,  non  congrua  rispetto  all’attività  di  valutazione.
Nell’ambito  dei  processi  di  individualizzazione  e  personalizzazione consustanziali  alla  progettazione  del  PEI,  nonché  dei  piani  di
apprendimento individualizzati, i gruppi di lavoro per l’inclusione hanno, di fatto e a ordinamento, gli strumenti per consentire un superamento delle difficoltà  didattiche  incontrate  dagli alunni  con  disabilità  anche  nel  corso del presente anno scolastico;

ORDINA

Articolo 5
(Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali)
1.  Per  gli  alunni  con  disabilità  certificata  ai  sensi  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  si procede alla valutazione sulla base  del  piano educativo individualizzato, come  adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Il piano
di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato.
2.  Per  gli  alunni  con  disturbi  specifici  di  apprendimento  certificati  ai  sensi  della  legge  8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.
3.  Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2.
4.  Il  piano  di  apprendimento  individualizzato,  ove  necessario,  integra  il  piano  didattico personalizzato per gli alunni di cui ai commi 2 e 3.

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-ordinanze-su-esami-di-stato-e-valutazione-presentate-le-misure-di-sicurezza-per-la-maturita

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