«Il futuro è già qui, solo che non è equamente distribuito»

William Gibson

venerdì 12 marzo 2010

La Corte Costituzionale ripristina la possibilità di ottenere ore in deroga

Con la Sentenza n° 80 depositata il 26/02/2010 la Consulta ha dichiarato incostituzionali i commi 413 e 414 dell'art. 2 della Legge Finanziaria 2008 n° 244/07 (vedi scheda n° 242 L’integrazione nella Legge Finanziaria per il 2008 n° 244/07 all’interno dello Sportello Informativo-Scuola-Schede normative).
Come è noto il comma 413 aveva fissato un tetto massimo al numero degli insegnanti di sostegno da nominare in organico di fatto intorno a circa 91.000 unità, secondo un rapporto medio nazionale di 1 posto ogni 2 alunni certificati con disabilità. Il comma 414, nel mantenere fermo il principio dell’integrazione scolastica e dell’assegnazione di ore di sostegno secondo il criterio delle “effettive esigenze rilevate”, vietava però la possibilità di deroghe al rapporto medio nazionale di 1 a 2, precedentemente consentito dalla normativa in organico di fatto.
La Sentenza afferma che queste due norme sono contrarie all’art. 3 della Costituzione in quanto trattano in modo eguale gli alunni con disabilità lieve e grave, mentre quelli con disabilità più grave debbono logicamente avere più risorse.
Inoltre la Corte ritiene “irragionevole” il divieto di deroghe nel momento in cui ribadisce il principio del rispetto delle “effettive esigenze”.
Scarica qui il testo in pdf della Scheda n. 239 pubblicata a cura dell’Osservatorio Scolastico AIPD
(fonte: [Newsletter AIPD] 12 marzo 2010)

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