«Il futuro è già qui, solo che non è equamente distribuito»

William Gibson

sabato 30 maggio 2015

Miur. Esami di stato 2014/2015 - Modalita' organizzative e svolgimento. Studenti con disabilità

Pubblicata l'Ordinanza ministeriale n. 11 del 29 maggio 2015 avente per oggetto "Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2014/2015"
Scarica l'O.M.

Per quanto riguarda gli studenti con disabilita':

Art. 2 
Candidati interni
6.  L’esito della valutazione per gli alunni certificati con disabilità, che hanno seguito un percorso didattico  individualizzato  differenziato  (P.E.I.),  ai  sensi  dell’articolo  15,  comma  4,d ell’ordinanza  ministeriale  21  maggio  2001,  n.  90,  è  espresso  dal  consiglio  di  classe  con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico, relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Essi  sono,  pertanto,  ammessi  –  sulla  base  di  motivata  e  puntuale  deliberazione  del consiglio di classe - a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate coerenti con il percorso volto e finalizzate esclusivamente al rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 13 del decreto del residente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323. Anche per tali alunni si procede, in caso di esito positivo, alla pubblicazione, all’albo dell’istituto sede d’esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».
Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, dell’ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge che la votazione è riferita al P.E.I. esclusivamente nelle certificazioni rilasciate, ma non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto,

Art. 15
Riunione preliminare
5.   Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive la classe/commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:
h)  documento del consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con disabilità ai fini degli adempimenti  di  cui  al  successivo  articolo  22,  in  particolare  individuando  gli alunni  con disabilità  che  sostengono  l’esame  con  le  prove  differenziate  di  cui all’ordinanza ministeriale del 2001 n. 90;

Art.20 
Correzione e valutazione  delle prove scritte 
5.   Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe, vi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato, nell’albo dell’istituto sede della commissione d’esame il giorno precedente la data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui (articolo 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425). Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.

Art. 22 
Esami dei candidati con disabilità  
1.  Ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R.  23 luglio 1998, n. 323, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni  effettuate e  all'assistenza  prevista  per  l'autonomia  e  la  comunicazione,  predispone  prove equipollenti  a quelle  assegnate  agli  altri  candidati  e  che  possono  consistere  nell'utilizzo  di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico. Il docente di sostegno  e le eventuali altre figure a supporto dell’alunno con disabilità vengono nominati dal Presidente della Commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della Commissione.
2.  I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in
linguaggio braille, ove vi siano candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il linguaggio braille la Commissione può provvedere alla  trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell’attività scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito,  su  richiesta dell’istituto  scolastico  interessato,  che  in  ogni  caso  comunica  alla Struttura tecnica esami di stato del Ministero la percentuale di ingrandimento.
3.  I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte, anche in modalità grafica o scrittografica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, e del colloquio, previsti dal comma 3, dell'articolo 16, della legge 3 febbraio 1992, n. 104,  non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni.
4.  I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato (P.E.I.) e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. Essi sostengono l’esame con le prove differenziate di cui all’art. 15, comma 4, dell’O.M. n. 90 del 2001. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe.
5.  I suddetti alunni, qualora non svolgano una o più prove scritte, sono ammessi alla prova orale, con l’indicazione sul tabellone esclusivamente dei risultati delle prove scritte effettivamente sostenute. La registrazione dei risultati di tali prove parziali sostenute deve essere riportata nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto nello stesso modo in cui è indicato il mancato svolgimento delle prove scritte da parte di eventuali candidati assenti. Per detti candidati, inoltre, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato, pertanto, solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.
6.  Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l’utilizzo dell’applicativo “Commissione web” o, in alternativa, determinato proporzionalmente.  La valutazione finale verrà indicata sul  tabellone dei  risultati all’albo  della scuola, senza alcuna indicazione del fatto che la stessa si riferisce al percorso didattico differenziato, e sull’attestato di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.
7.  Agli alunni, ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I.. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 2, commi 6 e 7.

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