«Il futuro è già qui, solo che non è equamente distribuito»

William Gibson

mercoledì 27 febbraio 2019

In attesa dell'OM sugli esami di Stato

Per anticipare a studenti, famiglie e docenti come funzionerà il prossimo esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per le studentesse e gli studenti con disabilità o con DSA, ritengo utile riportare un breve riassunto della recente normativa

DM 37 del 18/01/2019
https://www.usrlazio.it/_file/documenti/esami_stato_formazione_2015/DM_37_18-01-2019.pdf
6. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg

Art. 20 - Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilita' e disturbi specifici di apprendimento

1. Le studentesse e gli studenti con disabilita' sono ammessi  a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. Il  consiglio  di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame  e  se  le  stesse hanno   valore   equipollente   all'interno   del   piano   educativo individualizzato.
2. La commissione d'esame, sulla base della documentazione  fornita dal  consiglio  di  classe,  relativa  alle  attivita'  svolte,  alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o piu' prove  differenziate,  in  linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base  del  piano educativo individualizzato e con le modalita' di valutazione in  esso previste. Tali prove, ove  di  valore  equipollente,  determinano  il rilascio del  titolo  di  studio  conclusivo  del  secondo  ciclo  di istruzione.  Nel  diploma  finale  non  viene  fatta  menzione  dello svolgimento di prove differenziate.
3. Per la predisposizione, lo svolgimento  e  la  correzione  delle prove d'esame, la commissione puo' avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che  hanno  seguito  la  studentessa  o  lo  studente durante l'anno scolastico.
4. La commissione  potra'  assegnare  un  tempo  differenziato  per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilita'.
5. Alle studentesse e agli studenti con disabilita',  per  i  quali sono state predisposte dalla commissione  prove  non  equipollenti  a quelle ordinarie sulla base del piano  educativo  individualizzato  o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o piu' prove, viene rilasciato  un  attestato  di  credito  formativo recante  gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata  del  corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano  di  studi,  con l'indicazione della durata oraria complessiva  destinata  a  ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame. 
6. Per le studentesse e gli studenti con disabilita' il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate e'  indicato  solo  nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.
7. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai candidati con disabilita' il curriculum della studentessa e dello studente  di  cui al successivo articolo 21, comma 2.
8. Le studentesse e gli studenti con disabilita'  partecipano  alle prove standardizzate di cui all'articolo 19. Il consiglio  di  classe puo' prevedere adeguate misure compensative  o  dispensative  per  lo svolgimento delle prove e, ove non fossero  sufficienti,  predisporre specifici adattamenti della prova.
9.  Le  studentesse  e  gli  studenti  con  disturbo  specifico  di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere  l'esame  di  Stato  conclusivo  del secondo ciclo di istruzione secondo quanto  disposto  dal  precedente articolo 13, sulla base del piano didattico personalizzato.
10. La commissione d'esame, considerati gli  elementi  forniti  dal consiglio di classe, tiene in  debita  considerazione  le  specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalita'  didattiche  e  le   forme   di   valutazione   individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.
11. Nello svolgimento delle prove  scritte,  i  candidati  con  DSA possono  utilizzare  tempi  piu'  lunghi  di  quelli   ordinari   per l'effettuazione delle  prove  scritte  ed  utilizzare  gli  strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che  siano gia' stati impiegati per le verifiche  in  corso  d'anno  o  comunque siano ritenuti funzionali  alla  svolgimento  dell'esame,  senza  che venga pregiudicata la validita'  delle  prove  scritte.  Nel  diploma finale  non  viene  fatta  menzione  dell'impiego   degli   strumenti compensativi.
12. Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito  un percorso didattico  ordinario,  con  la  sola  dispensa  dalle  prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione,  nel  caso  in cui la  lingua  straniera  sia  oggetto  di  seconda  prova  scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della  prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione  della  dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.
13. In casi di particolari gravita' del disturbo di  apprendimento, anche in comorbilita' con altri disturbi o patologie, risultanti  dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente,  su  richiesta della famiglia e conseguente approvazione del  consiglio  di  classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono  un percorso  didattico  differenziato.  In  sede  di  esame   di   Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle  ordinarie, coerenti  con il  percorso  svolto,  finalizzate  solo  al  rilascio dell'attestato di credito formativo di cui  al  comma  5.  Per  detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate e' indicato solo nella  attestazione  e  non  nelle  tabelle  affisse all'albo dell'istituto.
14. Le studentesse e gli studenti con DSA  partecipano  alle  prove standardizzate di cui  all'articolo  19.  Per  lo  svolgimento  delle suddette  prove  il  consiglio  di  classe  puo'  disporre   adeguati strumenti   compensativi   coerenti   con    il    piano    didattico personalizzato. Le studentesse e  gli  studenti  con  DSA  dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova  nazionale  di  lingua inglese.

Commento
Sicuramente sarà importante che i docenti pongano estrema attenzione nella compilazione del PEI, del PDP e del documento riservato del 15 maggio, ovvero il documento redatto dal consiglio di classe che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Ricordo che le griglie di valutazione delle due prove scritte hanno degli indicatori ministeriali uguali per tutti, ma i descrittori sono declinati dai Consigli di Classe e inseriti sempre nel documento del 15 maggio.

INFO: http://www.istruzione.it/esame_di_stato/index.shtml

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