«Il futuro è già qui, solo che non è equamente distribuito»

William Gibson

domenica 21 dicembre 2025

IMPORTANTE. MIM | Regione Lazio. Iscrizioni anno scolastico 2025/2026 degli studenti con BES

Il Ministero dell'istruzione e Merito ha pubblicato la nota che disciplina le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2026/27.

https://www.mim.gov.it/web/guest/-/scuola-dal-13-gennaio-al-14-febbraio-aperte-le-iscrizioni-per-l-anno-scolastico-2026-2027

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali comprendono:

- Studenti con disabilità previsti dalla legge 104/1992, ovvero alunni con certificazione clinica di disabilità sensoriale, motoria, intellettiva;

- Studenti con disturbi evolutivi specifici previsti dalla legge 170/2010, ovvero alunni con certificazione clinica di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), quali dislessia, discalculia, disgrafia, disortografia;

- Studenti per i quali la scuola ritiene opportuno formalizzare un percorso di apprendimento personalizzato o individualizzato sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche (D.M. 27 dicembre 2012 e dalla C.M. n. 8 del 6 marzo 2013). 

Ricordiamo alle famiglie la documentazione da presentare alle scuole della Regione Lazio

  • Alunni/studenti con disabilità

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della documentazione prevista dalla Nota dell’USR per il Lazio Prot. n. 13348 del 20.05.2014 (https://old.usrlazio.it/index.php?s=1052&wid=1823).

Pertanto la suddetta domanda dovrà essere accompagnata da:

- CIS, Certificazione per l’integrazione scolastica, rilasciata, per i minori di anni 18, esclusivamente dal Servizio TSMREE della ASL di residenza dell’alunno, su richiesta della famiglia.

- Diagnosi Funzionale redatta dall’équipe multidisciplinare del Servizio TSMREE della ASL di residenza

- Verbale di accertamento rilasciato dall’apposita Commissione medico – legale della ASL, integrata dall’INPS, con il riconoscimento dell’art. 3 (c. 1 o c. 3) della L. 104/92.

NOTA: l'eventuale profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.  

  • Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010, secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, e del DGR 4 febbraio 2020 n.32 della Regione Lazio.

Pertanto la suddetta domanda dovrà essere accompagnata dalla:

- Certificazione di DSA rilasciata dal Servizio TSRMEE della ASL di residenza dell’alunno, dai Servizi di Neuropsichiatria infantile delle Aziende Sanitarie Ospedaliere e Universitarie e degli IRCCS, dai soggetti privati che possono rilasciare la certificazione DSA, ai sensi dell’All. E della DGR 32/2020 della Regione Lazio.

NOTA. Si pubblica per opportuna conoscenza il link al sito della Regione Lazio, dove è inserito l’elenco dei soggetti privati che possono rilasciare la certificazione DSA, ai sensi dell’All. E della DGR 32/2020

https://www.salutelazio.it/disturbi-specifici-di-apprendimento-dsa

  • Alunni/studenti con altri BES

Gli studenti con bisogni educativi speciali, che non rientrano nei quadri certificabili ai sensi della L.104/1992 e della L. 170/2010, non necessitano di alcuna certificazione.

Il Consiglio di classe, nell’assumere la responsabilità della personalizzazione del loro percorso formativo, garantisce il diritto allo studio e promuove il successo formativo, avendo anche riguardo a quegli elementi utili di valutazione, messi a disposizione della famiglia da specialisti pubblici e privati.

ESTRATTO della nota del 17 dicembre 2025

https://www.mim.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODGOSV.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0100847.17-12-2025.pdf/19dee844-d239-8b6d-c007-2389fa7aff5e?version=1.0&t=1766053811062

5.2 - Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria

Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o che sono stati adottati, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella scuola dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità, e in via del tutto eccezionale. Si rinvia sull’argomento alle “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati - 2023” (prot. n. 5 del 28 marzo 2023), nonché all’articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

9- Accoglienza e inclusione

9.1 - Alunni/studenti con disabilità

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, ovvero, qualora non disponibile, il profilo dinamico funzionale è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti all’autonomia e alla comunicazione a carico della Regione o dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.

L’alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico 2026/2027, all’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Solo per gli alunni che non si sono presentati agli esami conclusivi del primo ciclo è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da far valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell’anno scolastico 2026/2027, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Gli alunni con disabilità ultradiciottenni non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del suddetto diploma, ma non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte costituzionale 4-6 luglio 2001, n. 226).

9.2 - Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.

Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11, comma 13, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

Segnalo per conoscenza gli altri due punti della nota

9.3 - Alunni/studenti con cittadinanza non italiana

9.4 - Alunni/studenti che sono stati adottati

Nessun commento: