Pubblicata la Nota prot.n. 3080 del 5 giugno 2013 avente per oggetto "Esame di Stato - Primo ciclo. Istruzioni a carattere permanente relative allo svolgimento degli esami di stato a conclusione del primo ciclo di istruzione".
- scarica la Nota prot. n. 3080 del 5 giugno 2013
Prove scritte d’esame.
Per gli alunni con disabilità sono predisposte prove di esame, comprensive della prova a carattere nazionale INVALSI, specifiche per gli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la Commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.
Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico necessario.
I candidati con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla legge n. 170/2010, possono utilizzare per le prove scritte gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato (PDP) o da altra documentazione, redatta ai sensi dell’art. 5 del D.M. 12 luglio 2011.
È possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formato “mp3”.
Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal citato decreto ministeriale, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, con
particolare riferimento all’accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.
Al candidato può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti utili nello svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.
Prove scritte delle lingue comunitarie.
I candidati con disturbo specifico di apprendimento (DSA) che, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del DM 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate al solo rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. Per detti
candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato unicamente nell’attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.
Per i candidati con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la commissione sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva delle prove scritte. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva, che ha luogo nei giorni destinati allo svolgimento delle prove scritte di lingua
straniera, al termine delle stesse, o in un giorno successivo, purché compatibile con il calendario delle prove orali.
Pubblicazione dei risultati.
L’indicazione “ESITO POSITIVO” deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non conseguono la licenza, ma il solo attestato di credito formativo.
Per i candidati con piano educativo individualizzato (PEI) che abbiano sostenuto prove differenziate non deve esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all’albo della scuola.
Rilascio diploma e certificati sostitutivi.
Nel diploma di licenza degli alunni con disabilità e degli alunni con disturbi specifici di apprendimento è riportato il voto finale in decimi senza menzione alle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.
Agli alunni con disabilità e agli alunni con disturbi specifici di apprendimento che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.
INVALSI - Prova Nazionale - Allegato Tecnico.
Candidati con DSA
Per i candidati con DSA che necessitano di una versione informatizzata della prova nazionale non segnalata al momento dell’iscrizione, è possibile farne richiesta all’INVALSI entro il 6 giugno 2013 solo ed esclusivamente attraverso il modulo “Modifica dati iscrizione” disponibile nell’area Istituzioni scolastiche – Moduli web per le istituzioni scolastiche
(http://www.invalsi.it/snvpn2013/accesso_scuole/index.php). La medesima comunicazione deve essere inviata, per conoscenza, anche all’Ufficio scolastico regionale ed al competente Ufficio territoriale.
Modalità di svolgimento della prova nazionale.
Gli alunni con certificazione di DSA possono sostenere la prova con l’ausilio degli strumenti
compensativi utilizzati in corso d’anno e con un tempo aggiuntivo stabilito dalla singola sottocommissione, di norma, di 30 minuti.
Gli alunni con disabilità visiva sostengono la prova con l’ausilio delle strumentazioni in uso e con un tempo aggiuntivo stabilito dalla singola sottocommissione, di norma, di 30 minuti.
Ove ai candidati che ne hanno titolo e necessità siano assegnati tempi più ampi per rispondere ai quesiti del primo fascicolo (matematica), agli altri candidati potrà essere, comunque, proposto lo svolgimento relativo al secondo fascicolo (italiano) dopo il previsto intervallo di 15 minuti.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento