«Il futuro è già qui, solo che non è equamente distribuito»

William Gibson

venerdì 7 giugno 2013

Miur. Esame di Stato - Primo ciclo

Pubblicata la Nota prot.n. 3080 del 5 giugno 2013 avente per oggetto "Esame di Stato - Primo ciclo. Istruzioni a carattere permanente relative allo svolgimento degli esami di stato a conclusione del primo ciclo di istruzione".
- scarica la Nota prot. n. 3080 del 5 giugno 2013

Prove scritte d’esame.
Per gli alunni con disabilità sono predisposte prove di esame, comprensive della prova a carattere nazionale INVALSI, specifiche per gli insegnamenti impartiti, idonee a valutare  il  progresso  dell'alunno  in  rapporto  alle  sue  potenzialità  e  ai  livelli  di apprendimento iniziali.
Le  prove  sono  adattate,  ove  necessario,  in  relazione  al  piano  educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la Commissione. Le prove differenziate hanno  valore  equivalente  a  quelle  ordinarie  ai  fini  del  superamento  dell'esame  e  del conseguimento del diploma di licenza.
Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature  tecniche  e  sussidi  didattici,  nonché  di  ogni  altra  forma  di  ausilio  tecnico necessario.
I candidati con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla legge n. 170/2010, possono  utilizzare  per  le  prove  scritte  gli  strumenti  compensativi  previsti  dal  piano didattico personalizzato (PDP) o da altra documentazione, redatta ai sensi dell’art. 5 del D.M. 12 luglio 2011.
È possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formato “mp3”.
Per  la  piena  comprensione  del  testo  delle  prove  scritte,  la  commissione  può prevedere,  in  conformità  con  quanto  indicato  dal  citato  decreto  ministeriale,  di individuare  un  proprio  componente  che  possa  leggere  i  testi  delle  prove  scritte.  Per i candidati  che  utilizzano  la  sintesi  vocale,  la  commissione  può  provvedere  alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, con
particolare  riferimento  all’accertamento  delle  competenze  nella  lingua  straniera,  di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.
Al candidato può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici  nel  caso  in  cui  siano  stati  impiegati  per  le  verifiche  in  corso  d’anno  o comunque  siano  ritenuti  utili  nello  svolgimento  dell’esame,  senza  che  venga pregiudicata la validità delle prove.

Prove scritte delle lingue comunitarie.
I candidati con disturbo specifico di apprendimento  (DSA) che, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del DM 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero  dall’insegnamento  della/e  lingua/e  straniera/e,  e  che  sono  stati  valutati  dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate al  solo  rilascio  dell'attestazione  di  cui  all'art.  13  del  D.P.R.  n.  323/1998.  Per  detti
candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato unicamente nell’attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.
Per  i  candidati  con  diagnosi  di  disturbo  specifico  di  apprendimento  (DSA),  che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la commissione sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva delle prove scritte. La commissione, sulla base della documentazione fornita  dal  consiglio  di  classe,  stabilisce  modalità  e  contenuti  della  prova  orale sostitutiva, che ha luogo nei giorni destinati allo svolgimento delle prove scritte di lingua
straniera, al termine delle stesse, o in un giorno successivo, purché compatibile con il calendario delle prove orali.

Pubblicazione dei risultati.
L’indicazione “ESITO POSITIVO” deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non conseguono la licenza, ma il solo attestato di credito formativo.
Per i candidati con piano educativo individualizzato (PEI) che abbiano sostenuto prove differenziate non deve esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all’albo della scuola.

Rilascio diploma e certificati sostitutivi.
Nel diploma di licenza degli alunni con disabilità e degli alunni con disturbi specifici di  apprendimento  è  riportato  il  voto  finale  in  decimi  senza  menzione  alle  modalità  di svolgimento e di differenziazione delle prove.
Agli alunni con disabilità e agli alunni con disturbi specifici di apprendimento che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo  per  l'iscrizione  e  per  la  frequenza  delle  classi  successive,  ai  soli  fini  del riconoscimento  di  crediti  formativi  validi  anche  per  l'accesso  ai  percorsi  integrati  di istruzione e formazione.

INVALSI - Prova Nazionale - Allegato Tecnico.

Candidati con DSA
Per i candidati con DSA che necessitano di una versione informatizzata della prova nazionale non segnalata al momento dell’iscrizione, è possibile farne richiesta all’INVALSI entro il 6 giugno 2013 solo  ed  esclusivamente  attraverso  il  modulo  “Modifica  dati  iscrizione”  disponibile  nell’area Istituzioni  scolastiche  –  Moduli  web  per  le  istituzioni  scolastiche
(http://www.invalsi.it/snvpn2013/accesso_scuole/index.php).  La  medesima  comunicazione  deve essere  inviata,  per  conoscenza,  anche  all’Ufficio  scolastico  regionale  ed  al  competente  Ufficio territoriale.

Modalità di svolgimento della prova nazionale.
Gli  alunni  con  certificazione  di  DSA  possono  sostenere  la  prova  con  l’ausilio  degli  strumenti
compensativi  utilizzati  in  corso  d’anno  e  con  un  tempo  aggiuntivo  stabilito  dalla  singola sottocommissione, di norma, di 30 minuti.
Gli alunni con disabilità visiva sostengono la prova con l’ausilio delle strumentazioni in uso e con un tempo aggiuntivo stabilito dalla singola sottocommissione, di norma, di 30 minuti.
Ove ai candidati che ne hanno titolo e necessità siano assegnati tempi più ampi per rispondere ai quesiti del primo fascicolo (matematica), agli altri candidati potrà essere, comunque, proposto lo svolgimento relativo al secondo fascicolo (italiano) dopo il previsto intervallo di 15 minuti.

Nessun commento: