«Il futuro è già qui, solo che non è equamente distribuito»

William Gibson

martedì 21 aprile 2020

Io sostengo il lavoro degli Assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale



Io sostengo il lavoro degli Assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale
https://youtu.be/JDAXr88K3L0

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020)

Art. 48

(Prestazioni individuali domiciliari)

  1. Durante la sospensione dei servizi educativi  e  scolastici,  di cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art.3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio  2020  n.6,  e  durante  la  sospensione   delle   attivita' sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per  anziani  e per persone con disabilita', laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato  di  necessita',  le  pubbliche  amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, gia' impiegato  in tali  servizi,  dipendente  da  soggetti  privati  che   operano   in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme  individuali domiciliari  o  a  distanza  o  resi  nel  rispetto  delle  direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente  i  servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorita'  individuate   dall'amministrazione   competente,   tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed  i  fondi  ordinari  destinati  a  tale  finalita',  alle   stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a  eventuali clausole   contrattuali,   convenzionali,   concessorie,    adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure  necessarie  per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.
  2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e  dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di  cui  al  comma  1  del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono  autorizzate  al pagamento dei gestori privati dei suddetti  servizi  per  il  periodo della  sospensione,  sulla  base  di  quanto  iscritto  nel  bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo  accordo tra le parti secondo le modalita' indicate al comma  1  del  presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte  dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio  secondo  le  modalita'  attuate precedentemente alla sospensione  e  subordinatamente  alla  verifica dell'effettivo svolgimento dei  servizi.  Sara'  inoltre  corrisposta un'ulteriore quota che, sommata  alla  precedente,  dara'  luogo,  in favore  dei  soggetti  cui  e'   affidato   il   servizio,   ad   una corresponsione complessiva di entita' pari all'importo gia' previsto, al  netto  delle  eventuali  minori  entrate  connesse  alla  diversa modalita' di effettuazione del  servizio  stesso.  La  corresponsione della seconda quota, sara' corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di  tali  attivita', delle strutture attualmente interdette, tramite il personale  a  cio' preposto,  fermo  restando   che   le   stesse   dovranno   risultare immediatamente disponibili e in  regola  con  tutte  le  disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle  emanate  ai  fini  del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della  ripresa  della normale attivita'.
  3. I pagamenti di cui al  comma  2  comportano  la  cessazione  dei trattamenti  del  fondo  di  integrazione  salariale   e   di   cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per  la  sospensione  dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo  2  del  decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,  e  dei  servizi  degli  educatori nella   scuola   primaria,   o    di    servizi    sociosanitari    e socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e  con ordinanze  regionali  o  altri  provvedimenti   che   dispongano   la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilita'.

(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg)

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