«Il futuro è già qui, solo che non è equamente distribuito»

William Gibson

giovedì 11 giugno 2020

Regione Lazio. Indicazioni in materia di esami di qualifica nei percorsi IEFP E Duale

È stata pubblicata la determinazione n. G06576 del 04/06/2020 concernente: Indicazioni in materia di esami di qualifica nei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dei percorsi formativi realizzati nell’ambito del sistema duale (Accordo in conferenza Stato-Regioni e PP.AA. del 24 settembre 2015).
Allievi disabili e con DSA
Anche per l’annualità in corso trova applicazione quanto previsto in materia di prove di esame riferite agli allievi disabili (diversamente abili), dall’articolo 16, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
In conseguenza, la Commissione d’esame adegua la prova di esame sulla base delle valutazioni formulate dal Collegio dei docenti/formatori e presentate unitamente alla documentazione relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione.
Analogamente la normativa per gli esami per allievi con disturbi di apprendimento (DSA) (DPR 122/2009, legge 8 ottobre 2010, n. 170, articolo 5, comma 4, Decreto MIUR n. 5669 del 12 luglio 2011) prevede che la Commissione d’esame deve tenere in considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate, prevedendo la possibilità di allungare i tempi di esame rispetto a quelli ordinari, nonché la facoltà di utilizzare apparecchiature e strumenti compensativi già impiegati in corso d’anno, nonché prevedere anche strumenti dispensativi in base all’entità e al profilo delle difficoltà individuali.
Gli allievi disabili e con DSA conseguono la qualifica professionale (o il Diploma Professionale) se la valutazione in sede di scrutinio finale evidenzia il raggiungimento degli standard minimi previsti nel corso.
In presenza di mancato superamento dell’esame, all’allievo potrà essere rilasciato un Attestato di competenze.
Durante la sessione di esame per gli allievi disabili e in situazioni di svantaggio, che nel corso dell'anno abbiano usufruito del servizio di assistenza specialistica, potrà essere presente anche un operatore specialistico, con funzione di supporto relazionale dell'allievo e non facente parte della commissione esaminatrice.
La Commissione può:
- avvalersi, nel caso che alla prova d’esame siano ammessi soggetti con disabilità certificata, del/i formatore/i di sostegno che ha seguito l’allievo/gli allievi durante il corso. Il docente di sostegno non è implicato nel processo di valutazione finale dei candidati (scrutinio finale).
http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=documentazioneDettaglio&id=53933

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