«Il futuro è già qui, solo che non è equamente distribuito»

William Gibson

lunedì 8 marzo 2021

2° grado. Esame dei candidati con disabilità

Il Ministro dell’Istruzione, Professor Patrizio Bianchi, ha firmato le Ordinanze sugli Esami di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione e sulle modalità di nomina e costituzione delle Commissioni.

Le Ordinanze definiscono gli Esami di giugno, tenendo conto dell’emergenza sanitaria e del suo impatto sulla vita scolastica e del Paese.

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-ordinanze-sugli-esami-di-giugno

Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 dicembre 2020, n. 182, recante “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”;

Articolo 16 (Riunione preliminare della sottocommissione) 

6. Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive, la sottocommissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina: 

(...)

f) il documento del consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con disabilità ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 20, in particolare individuando gli studenti con disabilità che sostengono l’esame con le prove differenziate non equipollenti ai sensi dell’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017; 

(...)

Articolo 20 (Esame dei candidati con disabilità) 

1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI) ai sensi dell’articolo 10 del decreto interministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182.

2. Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità telematica ai sensi dell’articolo 8, qualora l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della commissione con la riunione plenaria, all’attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione. 

3. La prova d’esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non è fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente. 

4. Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la sottocommissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione.  

5. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato B  

6. Agli studenti con disabilità per i quali è stata predisposta dalla sottocommissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, una prova d’esame non equipollente, è rilasciato l’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017. Il riferimento all’effettuazione della prova d’esame non equipollente è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. 

7. Agli studenti con disabilità che non partecipano agli esami è rilasciato l’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017 . 

8. Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11. 

Articolo 24 (Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi) 

8. I presidenti delle commissioni sono competenti al rilascio dell’attestato di credito formativo per i candidati con disabilità o con DSA che lo conseguono in esito all’esame di Stato, nonché dei diplomi e dell’allegato Curriculum dello studente di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88; nel caso in cui i diplomi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d’esame, i presidenti medesimi delegano il dirigente/coordinatore a provvedere alla compilazione, alla firma e alla consegna degli stessi. Il dirigente/coordinatore provvede altresì al rilascio dell’attestato di credito formativo ai candidati con disabilità che non hanno sostenuto la prova d’esame. 

APPROFONDIMENTO

Il sito Integrazionescolastica.It rende disponibili gli allegati forniti dal MIUR (2015) per il rilascio dell'Attestato di credito formativo per gli alunni con disabilità che non conseguono il diploma di esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado (art. 13 del D.P.R. 23 luglio 1998; n.323). I moduli sono in formato testo e devono essere aggiornati sia nell'intestazione che nei riferimenti normativi.

http://www.integrazionescolastica.it/article/169

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