«Il futuro è già qui, solo che non è equamente distribuito»

William Gibson

giovedì 17 marzo 2022

IMPORTANTE. 1° grado. Esame di Stato dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

Nella speranza di aver fatto cosa gradita ho estratto dall'O.M. le parti che interessano l'Esame di Stato dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

Il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha firmato le Ordinanze che definiscono le modalità di svolgimento degli Esami di Stato 2022 del primo e del secondo ciclo di istruzione.

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-firmate-le-ordinanze-con-le-modalita-di-svolgimento-degli-esami-del-primo-e-del-secondo-ciclo-bianchi-sono-frutto-del-confronto-e-della-condivi

Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, concernente “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”; 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 concernente “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Articolo 2 

(Espletamento dell’esame di Stato) 

7. Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l’esame di Stato di cui ai commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall’articolo 14 del DM 741/2017. 

8. Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato. 

Articolo 3 

(Modalità per l’attribuzione della valutazione finale) 

4. Nel diploma finale rilasciato al termine dell’esame di Stato e nei tabelloni affissi all’albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento. 

NOTA

D.M. 741 del 3/10/2017 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

https://www.miur.gov.it/-/d-m-741-del-3-10-2017-esame-di-stato-conclusivo-del-primo-ciclo-di-istruzione

Articolo 14

(Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento)

l. Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.

2. Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

3. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

4. L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 13.

5. Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

6. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

7. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

8. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

9. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.

10. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall' insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma.

11. Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13. 

12. Nel diploma finale rilasciato al termine dell' esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

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