«Il futuro è già qui, solo che non è equamente distribuito»

William Gibson

domenica 11 novembre 2018

Scuola, iscrizioni dal 7 al 31 gennaio 2019

Ci sarà dunque tempo dalle 8.00 del 7 gennaio alle 20.00 del 31 gennaio 2019 per effettuare la procedura on line per l’iscrizione alle classi prime della scuola primaria e della secondaria di I e II grado.
Ma già a partire dalle 9.00 del 27 dicembre 2018 si potrà accedere alla fase di registrazione sul portale www.iscrizioni.istruzione.it. Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità.
INFO: http://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-iscrizioni-dal-7-al-31-gennaio-2019
9 - Accoglienza e inclusione
9.1 - Alunni/studenti con disabilità
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on fine sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale.
Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell'Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell'A.S.L..
L'alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell' art. Il del d.lgs. 62 del 2017, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell' inizio dell' anno scolastico 2019/2020, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n.104 del 1992.
Solo per gli alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell' acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell' anno scolastico 2019/2020, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.
Gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo ovvero in possesso del suddetto diploma ma non frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n.104/1992 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001).
9.2 - Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on fine, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall'insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall' articolo Il del d.lgs. 62 del 2017, conseguono titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado
9.3 - Alunni/studenti con cittadinanza non italiana
Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 45 del d.P.R. 394 del 1999.
Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla circolare ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, recante "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana" e, in particolare, al punto 3 "Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi", in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l'Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali, fissando - di norma - dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di alunni/studenti con cittadinanza non italiana con ridotta conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell' art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati - agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità previste per i cittadini italiani. Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on fine. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un "codice provvisorio" che, appena possibile, l'istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.
Si richiama, infine, la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica del 20 aprile 2011, n. 2787, in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.
Per una esaustiva ricognizione della materia si rinvia alle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" trasmesse dal MIUR con nota n. 4233 del 19 febbraio 2014.

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