«Il futuro è già qui, solo che non è equamente distribuito»

William Gibson

mercoledì 4 novembre 2020

Sulle studentesse e gli studenti con disabilita', con Bes e con Dsa in presenza con la classe a distanza

Ciao a tutti,

da quando e' iniziato il nuovo anno scolastico sono iniziate anche le messe in quarantena delle nostre classi e ho ricevuto molte richieste di chiarimento sulle questioni poste dalle indicazioni contenute nel Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020 n. 89 e nell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 9 ottobre 2020, n. 134. Pertanto ho deciso di raccogliere in un unico post quanto scritto dal Ministero dell'Istruzione in merito.

Ricordo comunque che le ultime note del MI a commento dei numerosi DPCM contengono sempre la seguente indicazione:

"Particolare attenzione, nell’attuazione della misura, va posta agli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento ed altri bisogni educativi speciali. In tal senso, si ricorda che vanno applicate puntualmente le indicazioni contenute nel Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020 n. 89 e nell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 9 ottobre 2020, n. 134".

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39

Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021

https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2020/06/DM-ADOZIONE-PAINO-SCUOLA-2020-2021.pdf.pdf

- Disabilità e inclusione scolastica

Priorità irrinunciabile sarà quella di garantire, adottando tutte le misure organizzative ordinarie e straordinarie possibili, sentite le famiglie e le associazioni per le persone con disabilità, la presenza quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni educativi speciali, in particolar modo di quelli con disabilità, in una dimensione inclusiva vera e partecipata. Per alcune tipologie di disabilità, sarà opportuno studiare accomodamenti ragionevoli (vedi nota), sempre nel rispetto delle specifiche indicazioni del Documento tecnico del CTS, di seguito riportate:

“Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra riportato, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti”.

Nota: Si fa riferimento al concetto di Reasonable accomodation previsto all’art. 5 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, sottoscritta a New York il 13 dicembre 2006.

- Piano scolastico per la Didattica digitale integrata

Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata.

Pertanto ogni istituzione scolastica integra il PTOF con il Piano scolastico per la Didattica digitale integrata, che tiene conto delle potenzialità digitali della comunità scolastica emerse nel corso della sospensione delle attività in presenza nel 2020. Ogni scuola individua le modalità per riprogettare l’attività didattica, con particolare riguardo alle necessità specifiche degli alunni con disabilità, con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali. Si dovranno necessariamente e preliminarmente individuare le modalità e le strategie operative per garantire a tutti gli studenti le stesse possibilità, in termini di accesso agli strumenti necessari per una piena partecipazione.

Nel caso di nuova sospensione dell’attività didattica l’Amministrazione centrale, le Regioni, gli Enti locali, gli enti gestori delle istituzioni scolastiche paritarie e le istituzioni scolastiche statali opereranno, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, per garantire la frequenza scolastica in presenza, in condizioni di reale inclusione, degli alunni con disabilità e degli alunni e studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione. La circostanza di cui al presente paragrafo sarà regolata da apposito atto dispositivo.

Ove, per specifiche condizioni individuali o di contesto, non sia possibile garantire la frequenza scolastica agli alunni con disabilità, il coinvolgimento delle figure di supporto messe a disposizione dagli Enti locali (Operatori Educativi per l’Autonomia e Assistenti alla comunicazione, per gli alunni con disabilità sensoriale), recentemente definita dall’art. 48 della Legge di conversione del DL “Cura Italia”, contribuirà ad assicurare un alto livello di inclusività agli alunni con disabilità grave, collaborando al mantenimento della relazione educativa con gli insegnanti della classe e con quello di sostegno.

PROPOSTA DI MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE

- Indicazioni per gli studenti con disabilità

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza.

Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra riportato, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti.

Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020 n. 89

Adozione delle Linee Guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39

https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2020/08/ALL.-A-_-Linee_Guida_DDI_.pdf

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote orarie settimanali minime di lezione:

- Scuola del primo ciclo: assicurare almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

- Scuola secondaria di secondo grado: assicurare almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Il Piano scuola 2020, allegato al citato DM 39/2020 prevede che l’Amministrazione centrale, le Regioni, gli Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, operino per garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle figure di supporto (Operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato, unitamente all’impegno dell’Amministrazione centrale e delle singole amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza.

Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari nel rispetto della richiamata disciplina di settore e delle indicazioni fornite dal Garante (cfr. Vademecum scuola). L’eventuale coinvolgimento degli alunni in parola in attività di DDI complementare dovrà essere attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP.

Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione e frequentanti le scuole carcerarie l’attivazione della didattica digitale integrata, oltre a garantire il diritto all’istruzione, concorre a mitigare lo stato di isolamento sociale e diventa, pertanto, uno degli strumenti più efficaci per rinforzare la relazione. Il Dirigente scolastico attiva ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori competenti per individuare gli interventi necessari ad attivare proficuamente la didattica digitale integrata. 

Ordinanza Ministeriale n.134 del 09 ottobre 2020

Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Ordinanza+Ministeriale+n.134+del+09+ottobre+2020.pdf/b86c6841-8412-f1b0-f22c-a8b506b71dcd?version=1.0&t=1602501572907

Articolo 3

(Svolgimento dell’attività didattica)

1. Ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 e delle annesse Linee Guida, agli studenti individuati ai sensi dell’articolo 2 è garantito il diritto allo studio, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, piena partecipazione e inclusione, accessibilità e fruibilità.

2. A tal fine, nell’ambito del principio di autonomia, le istituzioni scolastiche:

c) È comunque garantita l’attività didattica in presenza agli studenti con disabilità certificata che non presentino la predetta condizione di grave patologia o immunodepressione documentata di cui all’articolo 2, comma 1;

Nota del 26 ottobre 2020 n. 1934

Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0001934.26-10-2020.pdf

2. Decreto 19 ottobre 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione. Personale docente e ATA in quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento domiciliare fiduciario.

b. Personale docente

Per quanto attiene la circostanza dei docenti di sostegno, contitolari a pieno titolo delle classi in cui prestano servizio, si ritiene che la particolarità della loro funzione inclusiva per l’alunno con disabilità, in via ordinaria, debba essere considerata prioritaria rispetto alla necessità di gestione generalizzata del gruppo classe. I Dirigenti scolastici, pertanto, potranno disporre il loro impiego in funzioni di supporto al docente in quarantena esclusivamente a orario settimanale invariato e nelle classi di cui siano effettivamente contitolari, sempre che non vi siano particolari condizioni ostative, legate alla necessità di gestione esclusiva degli alunni con disabilità loro affidati.

Nel caso in cui il docente di sostegno sia posto in quarantena, si ritiene di poter individuare, proprio nel principio della contitolarità sulla classe di tutti i docenti, la misura più idonea per garantire il diritto allo studio dell’alunno con disabilità, cui deve essere di norma consentita la frequenza delle lezioni in presenza. Nella scuola primaria, in particolare, si potrà prevedere che il docente di sostegno posto in quarantena svolga le attività didattiche, opportunamente condivise e programmate in sede di programmazione settimanale, a favore dell’intero gruppo classe, potendosi temporaneamente attribuire la speciale presa in carico dell’alunno con disabilità al docente di posto comune della classe.

DPCM 3 novembre 2020

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0001990.05-11-2020.pdf/f37c907d-f834-d277-f439-ea40ae408093?t=1604594338648

Con particolare riferimento agli allievi frequentanti queste ultime, si evidenzia che in ogni modo andrà garantita l’effettiva inclusione scolastica, in special modo per gli alunni con disabilità, attraverso l’attivazione di tutte le forme di raccordo e collaborazione possibili con gli altri enti responsabili del loro successo formativo, sia in materia di assistenza specialistica che di trasporto scolastico, al fine di rendere un effettivo servizio di istruzione e di realizzare, in concreto, il diritto allo studio previsto dalla Costituzione.

In generale, in materia di inclusione scolastica per tutti i contesti ove si svolga attività in DDI il DPCM, nel richiamare il principio fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, segna nettamente la necessità che tali attività in presenza realizzino un’inclusione scolastica “effettiva” e non solo formale, volta a “mantenere una relazione educativa che realizzi effettiva inclusione scolastica”. I dirigenti scolastici, unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza dell’alunno con disabilità, in coerenza col PEI, nell’ambito del coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di allievi della classe di riferimento, che potrà variare nella composizione o rimanere immutato, in modo che sia costantemente assicurata quella relazione interpersonale fondamentale per lo sviluppo di un’inclusione effettiva e proficua, nell’interesse degli studenti e delle studentesse.

Le medesime comunità educanti valuteranno, inoltre, se attivare misure per garantire la frequenza in presenza agli alunni con altri bisogni educativi speciali, qualora tali misure siano effettivamente determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento da parte degli alunni coinvolti; parimenti, si potranno prevedere misure analoghe anche con riferimento a situazioni di “digital divide” non altrimenti risolvibili.

COMMENTO 1: purtroppo tutto cio' viene vanificato da quanto si legge successivamente:

I dirigente scolastico ha il compito di assicurare la funzione dell’istituzione scolastica dal punto di vista tanto didattico, sentiti gli organi collegiali, quanto amministrativo. La varietà delle situazioni delle istituzioni scolastiche chiamate ad attivare la DDI in forma esclusiva suggerisce di evitare indicazioni tassative, ma di invitare a correlare le soluzioni organizzative, adottate dal DS sulla base dei propri poteri datoriali, intorno a questo principio.

Pertanto, sul personale docente, anche ai sensi dell’ipotesi di CCNI sulla DDI, la dirigenza scolastica, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali nell’ambito del Piano DDI, adotta, comunque, ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l’erogazione della didattica in DDI anche autorizzando l’attività non in presenza, ove possibile e ove la prestazione lavorativa sia comunque erogata.

COMMENTO 2: 

Registriamo, purtroppo, che l’Ufficio per l’Inclusione Scolastica della Direzione Generale dello Studente del Ministero dell’Istruzione, seguito dall’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria, hanno riaffermato l’insussistenza del diritto alla didattica in presenza per gli studenti con disabilità, parlando di una semplice “possibilità” e citando in tal senso il DPCM. All’interno di quest’ultimo si parla effettivamente di «possibilità della didattica in presenza», aggiungendo però, subito dopo, che «è necessario farlo qualora serva l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni  con  disabilità e con bisogni educativi speciali». E questo richiamo alla «necessità», sia l’Ufficio Ministeriale che l’Ufficio Regionale Umbro sembrano proprio ignorarlo, così come sembrano ignorare le parole della Nota Ministeriale n. 1990/20, quando vi si scrive che occorre realizzare «il principio fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con disabilità» e che «tali attività in presenza realizzino un’inclusione scolastica “effettiva” e non solo formale». (fonte: http://www.superando.it/2020/11/12/la-scuola-nelle-regioni-di-area-gialla-arancione-e-rossa-il-quadro-completo/)

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