Con un tempismo degno del migliore dei cronografi svizzeri arrivano le richieste di chiarimento sulle procedure per la predisposizione delle prove equipollenti.
La maggior parte motivate dalla posizione dei Presidenti di Commissione di predisporla la mattina stessa della prova di esame dopo aver preso visione della prova nazionale.
La richiesta non tiene conto di quanto si legge al comma 1 e al comma 2 dell'art. 20 del DL 62/17 citato nella stessa OM agli esami di stato.
Ricordo quanto pubblicato nella FAQ di https://www.normativainclusione.it/faq/le-prove-equipollenti-allesame-possono-essere-predisposte-in-anticipo/
La tipologia delle prove personalizzate è decisa dal Consiglio di Classe (DL 62/17 art. 20 c. 1) che stabilisce anche se le prove fatte in quel modo sono equipollenti o no.
E’ quindi il CdC che indica se devono essere diverse da quelle ministeriali, mantenendo però l’equipollenza, spiegando come.
1. Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d’esame e se le stesse hanno valore equipollente all’interno del piano educativo individualizzato.
Come specificato nel successivo comma 2, in base a queste indicazioni la commissione poi deve concretamente elaborare le prove. Può essere che si possano realizzare modificando quelle ministeriali, ma può essere anche che questo non sia possibile e vadano sostituite in toto.
2. La commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.
La prova d’esame deve iniziare allo stesso momento per tutti i candidati e, se si decide di adattare le prove ministeriali, bisogna fare attendere tutti gli altri candidati finché le prove modificate non siano pronte. Per questo motivo questa opzione è di fatto possibile solo se limitata a modifiche modeste, di veloce esecuzione, come l’eventuale eliminazione di parti facoltative o poco altro.
Se è necessaria una verifica che, pur rimanendo equipollente in base alle indicazioni del Consiglio di Classe, possa essere nettamente diversa da quella ministeriale, è necessario che la commissione la predisponga prima. In questo caso serviranno almeno tre prove distinte sulle quali effettuare il sorteggio.
Le prove equipollenti possono anche essere predisposte in anticipo decidendo però solo il giorno dell’esame, una volta esaminate quelle ministeriali, se è possibile intervenire su di essere con modesti e veloci adattamenti o è necessario utilizzare quelle predisposte dalla commissione.
In conclusione
Da non sottovalutare la questione dei tempi. Infatti la prova equipollente deve essere preparata dalla Commissione eventualmente con il supporto del personale esperto e questo significa convocare tutta la Commissione il giorno della prova e redigere il verbale. Domanda: quanto tempo sarà necessario alla Commissione per predisporre la prova equipollente (una, tre prove?) di una seconda prova di un Liceo Scientifico? C'è il rischio concreto che la prova di esame possa iniziare con un forte ritardo. E tenuto conto che lo studente con disabilità potrebbe utilizzare anche il tempo aggiuntivo si arriva tranquillamente alle otto ore dall'inizio della prova. Ovviamente non sarà possibile far iniziare prima la prova per i suoi compagni di classe per il rischio molto concreto per il Presidente di dover rispondere per discriminazioni ai sensi della Convenzione ONU.
Segnalo la recente e interessante pubblicazione a cura dell'IPRASE, l'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa di Trento, sulla questione, dal titolo
- Valorizzare e includere con le prove equipollenti. La progettazione e la valutazione per competenze in ottica inclusiva
- Approfondimento
https://ntdlazio.blogspot.com/2024/06/sulle-verifiche-equipollenti-nella.html
- Articolo
Quali esami di maturità per gli studenti e le studentesse con disabilità?
«Per gli studenti e le studentesse con disabilità che si preparano a sostenere gli esami di maturità – scrive Salvatore Nocera -, si pone da tempo un problema, nel caso in cui si avvalgano del PEI (Piano Educativo Individualizzato) definito come “percorso didattico di tipo B personalizzato (con prove equipollenti)”, basato appunto su “prove equipollenti”. Ma una recente Circolare del Ministero, anziché semplificare le cose, le ha ulteriormente complicate. Vediamo perché»
- Nota MIM
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