«Il futuro è già qui, solo che non è equamente distribuito»

William Gibson

venerdì 14 giugno 2024

Sulle verifiche equipollenti nella scuola secondaria di 2° grado

Una lunga premessa

Cristiano Corsini, autore del testo "La valutazione che educa" (FrancoAngeli), ricorda che la valutazione "si inserisce all’interno di una relazione educativa e di un’esperienza condivisa dando valore nel presente a quanto svolto nel passato per orientare attività future”.

Prima è meglio ragionare sulla relazione che intendiamo costruire con studentesse e studenti. Dopo, solo dopo, possiamo assumere decisioni sensate sugli strumenti.

Prima il perché, poi il come.


Premesso che per approfondire l'argomento della valutazione per le studentesse e gli studenti frequentanti le scuole di 2° grado consiglio di partire dalla lettura del testo:


  • Inclusione scolastica: domande e risposte. La normativa per genitori e insegnanti, di Flavio Fogarolo, Giancarlo Onger,


https://www.erickson.it/it/inclusione-scolastica-domande-e-risposte 


in particolare la


QUARTA PARTE "Personalizzare la valutazione", la sezione dedicata a "La validità del titolo di studio"


Interessante la lettura del capitolo 8.1 delle


  • Linee Guida allegate al Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, aggiornate con il nuovo Decreto ministeriale n. 153 del 1 agosto 2023, dal titolo


8.1 Interventi sul percorso curricolare, Il percorso di studi dello studente con disabilità e la validità del titolo


https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/allegati/ALLEGATO_%20B_%20Linee%20Guida.pdf 


e la lettura della Seconda parte della Sezione II (pag. 338) del testo


  • Il nuovo PEI in prospettiva bio-psico-sociale ed ecologica, Edizioni Centro Studi Erickson


https://www.erickson.it/it/il-nuovo-pei-in-prospettiva-biopsicosociale-ed-ecologica 



Segnalo infine anche l'approfondimento sulla "Valutazione formativa ed equa" di cui leggiamo nel testo


  • Il nuovo PEI su base ICF: guida alla compilazione, di Lucio Cottini, Claudia Munaro e Francesca Costa


https://giuntiedu.it/products/nuova-edizione-aggiornata-al-di-153-2023-il-nuovo-pei-su-base-icf-guida-alla-compilazione-costa-francesca-9788809972681 


"Molto opportuno appare anche il richiamo costante alla necessità di personalizzare le verifiche agendo sui parametri della facilitazione e della semplificazione, in modo da rendere il processo non solo adeguato e significativo per gli allievi con disabilità, ma anche equo.


Nel primo caso, quello della facilitazione, si richiama l’operazione che tende a rendere maggiormente accessibile la prova, con una scomposizione graduale delle difficoltà e una loro possibile attenuazione, senza però che le stesse siano eliminate in maniera consistente dal compito. In altri termini, in una prova di verifica facilitata non si agisce direttamente sulla difficoltà cognitiva della prova, se non in lieve misura, ma sugli elementi non cognitivi che potrebbero essere di ostacolo (modalità di presentazione con semplificazione del linguaggio, utilizzo di immagini e anticipatori visivi, prestazioni richieste con la modalità più pratica e in linea con le competenze dell’allievo, utilizzo di strumenti compensativi ecc.).


La semplificazione, invece, porta alla riduzione consistente o addirittura all’eliminazione dal compito di richieste che possono essere troppo onerose per l’allievo che si appresta a svolgere la verifica.


Se siamo nella scuola secondaria di Il grado, la facilitazione delle prove di verifica ci porta sul percorso che va dal prevedere le “stesse verifiche” a “verifiche equipollenti”, mentre la semplificazione ci indirizza verso le “verifiche non equipollenti”. Trattandosi di un continuum e non di condizioni discrete facilmente delineabili, saranno i docenti a definirne i confini in relazione ai singoli allievi."



Per approfondire l'argomento delle prove equipollenti consiglio la lettura della presentazione a cura del CTS di Bari del 2017


  • Guida agli Esami di Stato dei candidati con disabilità

https://www.ctsbari.it/index.php/guida-agli-esami-di-stato 


Recentemente Salvatore Nocera ha ricordato che le prove equipollenti erano state previste dall’articolo 6, comma 1 del Decreto del Presidente della repubblica (DPR) 323/98. Purtroppo il citato articolo 6 del DPR 323/98 è stato abrogato dal Decreto Legislativo 66/17 sull’inclusione e pertanto manca ormai una definizione di tali prove, indicate solo con il nome dall’articolo 16, comma 3 della Legge 104/92.


L’articolo 6, comma 1 del DPR 323/98 aveva definito così le prove equipollenti: esse «possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame».


Oggi, dunque, essendo quest’ultimo stato abrogato, manca, come detto, una definizione normativa di prove equipollenti e quindi gli alunni/alunne con disabilità potrebbero trovarsi in difficoltà, se una commissione di esami o un docente durante la valutazione di una prova scritta avesse una concezione diversa da quella sancita nella norma abrogata. In altre parole, ciò li potrebbe esporre al rischio che il concetto di prova equipollente venisse rimesso alla discrezionalità di qualunque docente.


E' anche vero che, come ricorda il collega Corrado Menconi, tale definizione viene ribadita dai Decreti 182/20 e 153/23, nelle Linee Guida, allegato B: Quanto alle prove equipollenti, di cui all'articolo 16, comma 3 della legge 104/92, esse sono state previste solo per gli alunni con PEI "semplificato" e la loro definizione si rinviene nel DPR 323 del 98.


Ma c’è un’altra questione in sospeso e mai chiarita.

Le prove equipollenti all’esame possono essere predisposte in anticipo?

Le prove equipollenti da somministrare all'esame agli studenti con disabilità devono essere adattate da quelle inviate dal Ministero? Oppure le commissioni possono crearle autonomamente senza considerare quelle ministeriali?


Una prima risposta “sensata” la possiamo leggere a questo link

https://www.normativainclusione.it/faq/le-prove-equipollenti-allesame-possono-essere-predisposte-in-anticipo/ a cura di Flavio Fogarolo.


Tornando alla questione iniziale cerco di riassumere alcune caratteristiche di una prova equipollente.


Una prova equipollente è una prova diversa da quella del gruppo classe nella forma, identica nel suo valore docimologico, nonché riferita ai contenuti curriculari analoghi. Ha lo scopo di valutare gli stessi risultati dei compagni, gli stessi obiettivi disciplinari e/o trasversali previsti dalla programmazione.


Non è una prova ridotta nel numero di domande, bensì corrisponde alla prova del gruppo classe, trasformata, in parte o in toto, al fine di renderla adatta alla capacità dello studente


I contenuti quindi rimangono invariati, e lo stesso vale per gli esiti formativi da misurare, ma ovviamente si modificano i criteri di attribuzione dei punteggi, in  modo tale che il peso docimologico della prova sia corrispondente a quello previsto per il resto della classe.

La scelta del tipo di prova è strettamente connessa con il disturbo certificato.


Alcune forme di equipollenza


  • trasformazione della prova del gruppo classe o di parte di essa in tipologie diverse;

  • ricorso a forme di supporto o facilitazione;

  • assegnazioni tempi più lunghi di esecuzione;

  • uso di mezzi diversi per lo svolgimento della prova: tecnologia assistiva, dettatura al docente per il sostegno o all’assistente specialistico, strumenti compensativi;

  • alternative al colloquio: test, prove scritte, ricorso a strumentazione specifica


Ricordo che l'art. 20 del d. lgs. n. 62 del 2017 scrive di “prove differenziate di valore equipollente”.

  • La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.


Concludo citando l’articolo 24 dell’Ordinanza Ministeriale n. 55 del 22 marzo 2024 sugli Esami di Stato, in particolare

  • Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI)

  • Ai sensi dell’art. 20 del d. lgs. n. 62 del 2017, la commissione/classe, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste.

  • Le prove d’esame, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

  • Per la predisposizione e lo svolgimento delle prove d’esame, la commissione/classe può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico.

  • Le commissioni adattano, ove necessario, al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A


Bibliografia e sitografia


Il nuovo PEI

https://sites.google.com/view/ilnuovopei/2-grado 


Inclusione scolastica: domande e risposte, Flavio Fogarolo, Giancarlo Onger, Erickson, 2018

https://www.erickson.it/it/inclusione-scolastica-domande-e-risposte 


Il nuovo PEI in prospettiva bio-psico-sociale ed ecologica, AAVV, Erickson, 2021

https://www.erickson.it/it/il-nuovo-pei-in-prospettiva-biopsicosociale-ed-ecologica 


Costruire il nuovo PEI alla secondaria di secondo grado, AAVV, Erickson, 2021

https://www.erickson.it/it/costruire-il-nuovo-pei-alla-secondaria-di-secondo-grado 


Il nuovo PEI su base ICF: guida alla compilazione (Nuova edizione aggiornata al DI 153 /2023), Francesca Costa, Claudia Munaro, Lucio Cottini, Giunti, 2023

https://giunti.it/products/nuova-edizione-aggiornata-al-di-153-2023-il-nuovo-pei-su-base-icf-guida-alla-compilazione-costa-francesca-9788809972681 


La valutazione che educa, Cristiano Corsini, FrancoAngeli, 2023

https://www.francoangeli.it/Libro/La-valutazione-che-educa-Liberare-insegnamento-e-apprendimento-dalla-tirannia-del-voto?Id=28496 


Le prove equipollenti all’esame possono essere predisposte in anticipo?

https://www.normativainclusione.it/faq/le-prove-equipollenti-allesame-possono-essere-predisposte-in-anticipo/ 


Cosa si intende esattamente per prove equipollenti?

https://www.normativainclusione.it/faq/cosa-si-intende-esattamente-per-prove-equipollenti/ 


Per evitare problemi, serve una definizione normativa di “prove equipollenti”

https://www.superando.it/2024/03/19/per-evitare-problemi-serve-una-definizione-normativa-di-prove-equipollenti/ 


2° grado. Esame di Stato dei candidati con disabilità (ESTRATTO)

https://ntdlazio.blogspot.com/2024/03/importante-2-grado-esame-di-stato-dei.html 


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