Nella speranza di aver fatto cosa gradita ho estratto dall'O.M. le parti che interessano l'Esame di Stato dei candidati con DSA
Il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha firmato le Ordinanze che definiscono le modalità di svolgimento degli Esami di Stato 2022 del primo e del secondo ciclo di istruzione.
Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, riguardante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;
Articolo 16
(Riunione preliminare della sottocommissione)
6. Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive, la sottocommissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare, esamina:
g) l’eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), individuando gli studenti che sostengono l’esame con le prove differenziate non equipollenti ai sensi dell’art. 20, comma 13, del d. lgs. 62/2017;
Articolo 21
(Correzione e valutazione delle prove scritte)
3. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati, ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato, tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento dei colloqui. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.
Articolo 22
(Colloquio)
7. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del d. lgs. 62/2017.
Articolo 25
(Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali)
1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).
2. La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento delle prove d’esame. Nello svolgimento delle prove d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi delle prove scritte registrati in formati “mp3”. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida allegate al D.M. n. 5669 del 2011, di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.
3. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PDP le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A.
4. I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell’articolo 20, comma 13, del d. lgs. 62/2017, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono prove differenziate coerenti con il percorso svolto, non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate al solo rilascio dell’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.
5. Per i candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell’articolo 20, comma 12, del d. lgs. 62/2017, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al precedente articolo 10, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.
6. Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla sottocommissione l’eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d’anno. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Articolo 28
(Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi)
7. I presidenti delle commissioni sono competenti al rilascio dell’attestato di credito formativo per i candidati con disabilità o con DSA che lo conseguono in esito all’esame di Stato, nonché dei diplomi e dell’allegato Curriculum dello studente di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88; nel caso in cui i diplomi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d’esame, i presidenti medesimi delegano il dirigente/coordinatore a provvedere alla compilazione, alla firma e alla consegna degli stessi. Il dirigente/coordinatore provvede altresì al rilascio dell’attestato di credito formativo ai candidati con disabilità che non hanno sostenuto la prova d’esame.
APPROFONDIMENTI
- Il sito Integrazionescolastica.It rende disponibili gli allegati forniti dal MIUR (2015) per il rilascio dell'Attestato di credito formativo per gli alunni con disabilità che non conseguono il diploma di esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado (art. 13 del D.P.R. 23 luglio 1998; n.323). I moduli sono in formato testo e devono essere aggiornati sia nell'intestazione che nei riferimenti normativi.
http://www.integrazionescolastica.it/article/169
- L'Allegato riservato al Documento del 15 maggio. Alla fine dell’anno scolastico uno dei compiti più stringenti del Consiglio di Classe consiste nella stesura del Documento Finale, denominato anche Documento del 15 maggio. Segue link al post di approfondimento
https://ntdlazio.blogspot.com/2021/04/esami-2-grado-lallegato-riservato-al.html
Nessun commento:
Posta un commento