«Il futuro è già qui, solo che non è equamente distribuito»

William Gibson

giovedì 17 marzo 2022

IMPORTANTE. 2° grado. Esame di Stato dei candidati con disabilità

Nella speranza di aver fatto cosa gradita ho estratto dall'O.M. le parti che interessano l'Esame di Stato dei candidati con disabilità

Il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha firmato le Ordinanze che definiscono le modalità di svolgimento degli Esami di Stato 2022 del primo e del secondo ciclo di istruzione.

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-firmate-le-ordinanze-con-le-modalita-di-svolgimento-degli-esami-del-primo-e-del-secondo-ciclo-bianchi-sono-frutto-del-confronto-e-della-condivi

Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, avente a oggetto “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Articolo 16 

(Riunione preliminare della sottocommissione) 

6. Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive, la sottocommissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare, esamina: 

f) il documento del consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con disabilità ai fini degli adempimenti di cui all’art. 24, in particolare individuando gli studenti con disabilità che sostengono l’esame con le prove differenziate non equipollenti ai sensi dell’art. 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017

Articolo 21 

(Correzione e valutazione delle prove scritte) 

3. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati, ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato, tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento dei colloqui. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.  

Articolo 22 

(Colloquio) 

7. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del d. lgs. 62/2017

Articolo 24 

(Esame dei candidati con disabilità) 

1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI)  

2. Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento del colloquio in modalità telematica ai sensi dell’articolo 8, qualora l’esame orale in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della commissione con la riunione plenaria, all’attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione. 

3. Le prove d’esame, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non è fatta menzione dello svolgimento delle prove equipollenti

4. Per la predisposizione e lo svolgimento delle prove d’esame, la sottocommissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione. 

5. I testi della prima prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche in codice Braille, ove vi siano scuole che le richiedano per candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il codice Braille si possono richiedere ulteriori formati (audio e/o testo), oppure la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando in ogni caso anche l’utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell’attività scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti, i testi della prima prova scritta sono trasmessi in conformità alle richieste delle singole scuole, le quali indicano su apposita funzione SIDI tipologia, dimensione del carattere e impostazione interlinea. 

6. Per la prima prova scritta per candidati ricoverati e/o presso case di reclusione, solo in casi eccezionali, debitamente documentati, è possibile richiedere alla Struttura tecnica esami di Stato, tramite l’USR di riferimento, un apposito Plico cartaceo che, come per le prove in formato Braille, va ritirato presso l’Amministrazione centrale, con le modalità che saranno successivamente comunicate. In ogni caso, per tutte le prove in formato speciale le scuole daranno comunicazione anche alla Struttura tecnica esami di Stato via e-mail (segr.servizioisp@istruzione.it). 

7. La commissione può assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove scritte da parte del candidato con disabilità. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. 

8. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A. 

9. Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla sottocommissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, prove d’esame non equipollenti, o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, è rilasciato l’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Il riferimento all’effettuazione delle prove d’esame non equipollenti è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. 

10. Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11. 

Articolo 28 

(Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi) 

7. I presidenti delle commissioni sono competenti al rilascio dell’attestato di credito formativo per i candidati con disabilità o con DSA che lo conseguono in esito all’esame di Stato, nonché dei diplomi e dell’allegato Curriculum dello studente di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88; nel caso in cui i diplomi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d’esame, i presidenti medesimi delegano il dirigente/coordinatore a provvedere alla compilazione, alla firma e alla consegna degli stessi. Il dirigente/coordinatore provvede altresì al rilascio dell’attestato di credito formativo ai candidati con disabilità che non hanno sostenuto la prova d’esame. 

APPROFONDIMENTI

  • Il sito Integrazionescolastica.It rende disponibili gli allegati forniti dal MIUR (2015) per il rilascio dell'Attestato di credito formativo per gli alunni con disabilità che non conseguono il diploma di esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado (art. 13 del D.P.R. 23 luglio 1998; n.323). I moduli sono in formato testo e devono essere aggiornati sia nell'intestazione che nei riferimenti normativi.

http://www.integrazionescolastica.it/article/169

  • L'Allegato riservato al Documento del 15 maggio. Alla fine dell’anno scolastico uno dei compiti più stringenti del Consiglio di Classe consiste nella stesura del Documento Finale, denominato anche Documento del 15 maggio. Segue link al post di approfondimento

https://ntdlazio.blogspot.com/2021/04/esami-2-grado-lallegato-riservato-al.html

  • CTS Bari. Guida agli Esami di Stato dei candidati con disabilità. Interessante Guida agli Esami di Stato, in particolare per l'approfondimento sulla questione delle Prove Equipollenti

https://www.ctsbari.it/index.php/guida-agli-esami-di-stato

  • Scrutini e valutazione nelle scuole di 2° grado

https://ntdlazio.blogspot.com/2022/01/scrutini-e-valutazione-nelle-scuole-di.html

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