«Il futuro è già qui, solo che non è equamente distribuito»

William Gibson

giovedì 12 aprile 2018

Esame di Stato secondaria di I grado, lingue straniere: il voto sarà unico. Tutte le novità, anche per disabili, DSA e colloquio

ALUNNI CON DISABILITA’

art.11 del D.Lgs. n.62 del 2017

Per gli alunni con disabilità occorre fare riferimento all’art.11 del D.Lgs. n.62 del 2017, il comma 6 espressamente prevede che “Per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunna o dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale”.

Art.14 D.M.741 del 2017

“Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.104, sostengono le prove d’esame con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all’art.7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove”.

ALUNNI CON DSA/BES

Il decreto legislativo n.62 del 2017 non prevede strumenti compensativi e misure dispensative per gli alunni con BES non certificati, fatta eccezione per i DSA la cui valutazione è disciplinata nell’art.11 del decreto ed è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Nella seduta preliminare la commissione, per gli alunni con DSA, dovrà fare riferimento ai commi 10, 11, 12 e 13 dell’art.11 del D.lgs. 62 del 2017:

“Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le scuole adottano modalità che consentano all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi” (comma 10 art.11 D.lsg. n.62 del 2017)

“Per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte” (comma 11 art.11 D.lsg. n.62 del 2017)

“Per l’alunna o l’alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera” (comma 12 art.11 D.lsg. n.62 del 2017)

“In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunna o l’alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma. L’esito dell’esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall’articolo 8 (comma 13 art.11 D.lsg. n.62 del 2017).

D.M. n.741 del 2017 al comma 6 prescrive “per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n.170, lo svolgimento dell’esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe”.

D.M. n.741 del 2017, al comma 8 dell’art.14, ha specificato che “nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato”.

Diventa pertanto fondamentale, in sede di riunione preliminare:

1. riprendere le modalità di valutazione, già deliberate in seno al collegio dei docenti;

2. ratificare i criteri valutativi di cui al comma 8 dell’art.14 del D.Lgs. n.62/2017 che ciascuna sottocommissione adotterà, sulla base del piano didattico personalizzato, per ogni alunno che ne usufruisce, già precedentemente decisi in seno ai consigli di classe.

3. stabilire:

tempi accordati per lo svolgimento della prova scritta;
gli strumenti compensativi che gli alunni con DSA potranno utilizzare;
i contenuti orali sostitutivi della prova scritta di lingua straniera in presenza di dispensa dalla prova scritta
le prove differenziate in caso di esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, coerenti con il percorso svolto.

(fonte: https://www.orizzontescuola.it/guida/esame-di-stato-secondaria-di-i-grado-lingue-straniere-il-voto-sara-unico-tutte-le-novita-anche-per-disabili-dsa-e-colloquio/)

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