Il Tribunale di Milano con la Sentenza del 4 luglio 2017 affronta un caso molto delicato affermando dei principi di diritto significativi.
Mettere una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone costituisce discriminazione ai sensi della legge n. 67/2006 e giustifica il ristoro dei conseguenti danni non patrimoniali per violazione dei principi fondamentali di pari dignità sociale e di eguaglianza sostanziale di cui agli artt. 2 e 3 Cost., e per violazione del diritto del disabile all’educazione di cui all’art. 38, comma 3, Cost.
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