Molte colleghe e colleghi chiedono chiarimenti in merito e allora ho deciso di condividere almeno le fonti normative.
Il Ministero non ha chiarito se i due documenti devono convivere e perche'.
PAI - Piano Annuale per l’Inclusività
C.M. n. 8 prot. n.561 del 6/3/2013 del MIUR “ Direttiva Ministeriale 27/12/2012 – Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica ”Indicazioni operative”
AZIONI A LIVELLO DI SINGOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA
- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno). A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo. Il Piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali. A seguito di ciò, gli Uffici Scolastici regionali assegnano alle singole scuole globalmente le risorse di sostegno secondo quanto stabilito dall’ art 19 comma 11 della Legge n. 111/2011.
Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola – ovvero, secondo la previsione dell’art. 50 della L.35/2012, alle reti di scuole -, il Gruppo provvederà ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente scolastico procederà all’assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini “funzionali”.
PI - Piano per l’inclusione
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017 , n. 66
Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) , della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Art. 8.
Piano per l’inclusione
1. Ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della definizione del Piano triennale dell’offerta formativa, predispone il Piano per l’inclusione che definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica.
2. Il Piano per l’inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.
Questa è l'ultima nota dell'USR Lazio che conosco
Prot. n. 12757 del 21/05/2020. Piano Annuale per l’Inclusione ( P.A.I. ) – Adempimenti delle Scuole – Indicazioni operative
https://www.usrlazio.it/index.php?s=1052&wid=8835
Cos’è il Piano per l’Inclusione? Cos'è il Piano per l'Inclusione? Costa cambia rispetto al PAI?
https://www.normativainclusione.it/faq/pai-o-piano-per-linclusione/
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