«Il futuro è già qui, solo che non è equamente distribuito»

William Gibson

lunedì 5 dicembre 2022

IMPORTANTE. Regione Lazio. Iscrizioni anno scolastico 2023/2024 degli studenti con BES

Con la Nota prot. 33071 del 30 novembre 2022, il Ministero dell'istruzione disciplina le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/23.

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-diramata-la-nota-sulle-iscrizioni-per-l-anno-scolastico-2023-2024-le-domande-dal-9-al-30-gennaio-prossimi

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali comprendono:

  • Studenti con disabilità previsti dalla legge 104/1992, ovvero alunni con certificazione clinica di disabilità sensoriale, motoria, intellettiva;
  • Studenti con disturbi evolutivi specifici previsti dalla legge 170/2010, ovvero alunni con certificazione clinica di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), quali dislessia, discalculia, disgrafia, disortografia;
  • Studenti per i quali la scuola ritiene opportuno formalizzare un percorso di apprendimento personalizzato o individualizzato sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche (D.M. 27 dicembre 2012 e dalla C.M. n. 8 del 6 marzo 2013). 

Ricordiamo alle famiglie la documentazione da presentare alle scuole

Alunni/studenti con disabilità

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della documentazione prevista dalla Nota dell’USR per il Lazio Prot. n. 13348 del 20.05.2014 (https://www.usrlazio.it/index.php?s=1052&wid=1823).

Pertanto la suddetta domanda dovrà essere accompagnata da:

  • CIS, Certificazione per l’integrazione scolastica, rilasciata, per i minori di anni 18, esclusivamente dal Servizio TSMREE della ASL di residenza dell’alunno, su richiesta della famiglia.
  • Diagnosi Funzionale redatta dall’équipe multidisciplinare del Servizio TSMREE della ASL di residenza
  • Verbale di accertamento rilasciato dall’apposita Commissione medico – legale della ASL, integrata dall’INPS, con il riconoscimento dell’art. 3 (c. 1 o c. 3) della L. 104/92.

NOTA: l'eventuale profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.  

Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010, secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, e del DGR 4 febbraio 2020 n.32 della Regione Lazio. Pertanto la suddetta domanda dovrà essere accompagnata dalla:

  • Certificazione di DSA rilasciata dal Servizio TSRMEE della ASL di residenza dell’alunno, dai Servizi di Neuropsichiatria infantile delle Aziende Sanitarie Ospedaliere e Universitarie e degli IRCCS, dai soggetti privati che possono rilasciare la certificazione DSA, ai sensi dell’All. E della DGR 32/2020 della Regione Lazio.

NOTA. Si pubblica per opportuna conoscenza il link al sito della Regione Lazio, dove è inserito l’elenco dei soggetti privati che possono rilasciare la certificazione DSA, ai sensi dell’All. E della DGR 32/2020

https://www.salutelazio.it/disturbi-specifici-di-apprendimento-dsa

Alunni/studenti con altri BES

Gli studenti con bisogni educativi speciali, che non rientrano nei quadri certificabili ai sensi della L.104/1992 e della L. 170/2010, non necessitano di alcuna certificazione.

Il Consiglio di classe, nell’assumere la responsabilità della personalizzazione del loro percorso formativo, garantisce il diritto allo studio e promuove il successo formativo, avendo anche riguardo a quegli elementi utili di valutazione, messi a disposizione della famiglia da specialisti pubblici e privati.

ESTRATTO dalla Nota prot. 33071 del 30 novembre 2022

4.2 - Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria

Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o arrivati con adozione internazionale, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella scuola dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità, e in via del tutto eccezionale. Si rinvia sull’argomento alle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati di cui alla Nota prot. n. 7443 del 14 dicembre 2014 nonché all’articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

9.1 - Alunni/studenti con disabilità

L’alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell’art. 11, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico 2023/2024, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Solo per gli alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da far valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell’anno scolastico 2023/2024, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Gli alunni con disabilità ultradiciottenni non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del suddetto diploma, ma non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte costituzionale 4-6 luglio 2001, n. 226).

9.2 - Alunni/studenti con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.

Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11, comma 13, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado

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